Art. 29. 
 
  Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono  attribuite
o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel  che
riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., dal presidente
dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano. 
  Le  funzioni  di  amministrazione  del  personale   attribuite   al
consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22,  per  quel
che riguarda  il  personale  dell'I.N.P.S.  e  dell'I.N.A.I.L.,  sono
esercitate  da  una  commissione  per  ciascun  ente   composta   dal
presidente del rispettivo comitato provinciale che la  presiede,  dal
vice  presidente  del  comitato  stesso,  da  due  funzionari   della
categoria direttiva in servizio  presso  la  sede  di  Bolzano  e  da
quattro rappresentanti del personale eletti con le modalita'  di  cui
all'art. 22 e relativa norma transitoria. 
  Gli appartenenti al gruppo linguistico  ladino  hanno  facolta'  di
partecipare alla elezione dei rappresentanti del  gruppo  linguistico
italiano e di quello tedesco. 
  La commissione viene nominata dai rispettivi  comitati  provinciali
in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi  linguistici  anche
tra i rappresentanti dell'istituto interessato. 
  Un  funzionario  della  sede  di  Bolzano  svolge  le  funzioni  di
segretario della commissione. 
  La durata in carica  della  commissione  coincide  con  quella  dei
rispettivi comitati provinciali. 
  La commissione di cui al presente articolo svolge nei  procedimenti
disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni
attribuite  alla  commissione  di  cui  all'art.  101   del   vigente
regolamento per il personale dell'I.N.P.S. e di cui  all'art.  29-bis
del vigente  regolamento  per  il  personale  dell'I.N.A.I.L.,  ferme
restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo  VI  dei
rispettivi regolamenti. 
  Per l'autorizzazione di  spesa  all'espletamento  dei  concorsi  si
applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.