Art. 3. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidata ad una o piu' commissioni nominate, di intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo. Le commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e di due supplenti, scelti per meta' tra i cittadini di madre lingua italiana e per meta' tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano. Un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.