Art. 3.

  L'accertamento  della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e'
affidata  ad  una  o  piu'  commissioni  nominate,  di  intesa con la
provincia, con decreto del commissario del Governo.
  Le  commissioni, nominate per un triennio, sono composte di quattro
membri effettivi e di due supplenti, scelti per meta' tra i cittadini
di  madre lingua italiana e per meta' tra i cittadini di madre lingua
tedesca della provincia di Bolzano.
  Un  impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione dello
Stato   o  dell'amministrazione  provinciale  di  Bolzano  svolge  le
funzioni di segretario.
  Tutti  i  commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza
delle lingue italiana e tedesca.
  L'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  l'esame deve essere
trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.