Art. 30.

  I  dipendenti  che  abbiano  conseguito  la qualifica terminale nei
ruoli  locali  della  categoria  direttiva  e  siano  in possesso dei
requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a
  partecipare   agli   scrutini  per  la  promozione  alla  qualifica
  superiore.
Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte
di quelli locali.