Art. 37.

  La  copertura  dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre
gruppi  linguistici  e'  disposta  mediante  destinazione agli uffici
giudiziari  della  provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti
ai   gruppi  suddetti,  che  abbiano  superato  l'esame  per  uditore
giudiziario  ed  effettuato  il  tirocinio  previsto dall'ordinamento
giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.
  Alla   temporanea  copertura  dei  posti  vacanti  per  mancanza  o
insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il
procuratore  generale  presso  la competente corte di appello possono
provvedere   con   le   necessarie   applicazioni,   con   magistrati
preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.
  L'applicazione non puo' superare la durata di un anno.