Art. 4. Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere. La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera. Gli attestati hanno la validita' di sei anni.