Art. 4. 
 
  Le commissioni sono presiedute da un  commissario  appartenente  al
gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene  l'esaminando.  I
due commissari che svolgono le funzioni di presidente  sono  indicati
nel decreto di cui al precedente art. 3. 
  Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza  dei
voti dei componenti della commissione. 
  Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue,
riferite alle varie carriere. 
  La  destinazione  ad  una  funzione  pertinente  ad  una   carriera
superiore   comunque   denominata   e'   subordinata   al    possesso
dell'attestato di conoscenza delle  due  lingue  corrispondente  alla
suddetta carriera. 
  Gli attestati hanno la validita' di sei anni.