Art. 40.

  I  magistrati  assegnati  ad  uffici  giudiziari della provincia di
Bolzano  dopo  la  data  del  20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in
vigore  del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti
in  altra  provincia,  continuano a prestare servizio in soprannumero
nell'attuale sede.