Art. 42. 
 
  I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto
nonche' i provvedimenti di  cui  al  primo  comma  dell'art.  2  sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data
sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento  almeno  in
un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca. 
  Del decreto di cui all'art.  13  viene  data  notizia  anche  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  L'ufficio unico di cui all'art. 24  cura  la  pubblicazione  di  un
Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti  il
personale dei  ruoli  locali.  In  detto  Bollettino  devono  essere,
altresi', pubblicati annualmente i  ruoli  di  anzianita'  dai  quali
risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e  la  ripartizione  dei
posti fra i gruppi linguistici  a  norma  dell'art.  8  del  presente
decreto  nonche'  un  estratto  dei   ruoli   di   anzianita'   delle
amministrazioni statali relativo al  personale  di  cui  all'art.  9,
primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.