Art. 42. I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonche' i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca. Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere, altresi', pubblicati annualmente i ruoli di anzianita' dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonche' un estratto dei ruoli di anzianita' delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.