Art. 44. Fino a quando non avra' trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.