Art. 44.

  Fino  a  quando  non  avra' trovato piena realizzazione il disposto
dell'art.  1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei
servizi  di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli
a  competenza  regionale  della  provincia di Trento, il personale in
possesso  dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o
che  abbia  superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29
ottobre   1961,   n.   1165,  deve  essere  munito  di  un  segno  di
identificazione facilmente visibile.