Art. 46.

  Le  quote  di  cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono
essere  raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello
statuto.
  Fino  al  raggiungimento  delle  quote suddette, la percentuale dei
posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi
linguistici  tedesco  e  ladino  puo' essere determinata, nell'ambito
delle  intese  di  cui  all'art.  13,  in  misura  superiore a quella
risultante dall'applicazione del precedente art. 16.
  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al
primo  comma  sono  considerati  vacanti  anche  i  posti occupati da
personale  che  ha  presentato  domanda  di trasferimento fuori della
provincia di Bolzano.
  Nelle  domande  di  cui al comma precedente gli interessati possono
indicare  una  terna  di  sedi  di  preferenza  ed  hanno  diritto al
trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.
  Al  fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta  del  consiglio  di
amministrazione  di  cui  all'art.  22,  si avvale anche del disposto
dell'art.  199  dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per
il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti
di impiegati nell'ambito provinciale.
  Nei  posti  da  mettere  a  concorso  ai  sensi  del  secondo comma
dell'art.  9  non  sono  compresi quelli occupati da personale che ha
preso  servizio  nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e
prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, purche' gia'
residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.