Art. 47. Fino a quando non sara' possibile assicurare la rappresentanza della amministrazione dello Stato con personale appartenente ai ruoli locali i rappresentanti stessi sono scelti tra le persone comprese nell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 21. Al fine di assicurare la rappresentanza elettiva del personale nel consiglio di amministrazione di cui allo art. 22 nel periodo iniziale di formazione dei ruoli locali, la rappresentanza stessa viene eletta, con le modalita' di cui al citato art. 22, dal personale di cui al primo comma dell'art. 9 e dal personale assunto nei ruoli locali. Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.