Art. 47.

  Fino  a  quando  non  sara'  possibile assicurare la rappresentanza
della amministrazione dello Stato con personale appartenente ai ruoli
locali  i  rappresentanti  stessi sono scelti tra le persone comprese
nell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 21.
  Al  fine di assicurare la rappresentanza elettiva del personale nel
consiglio di amministrazione di cui allo art. 22 nel periodo iniziale
di  formazione  dei  ruoli  locali,  la  rappresentanza  stessa viene
eletta,  con  le modalita' di cui al citato art. 22, dal personale di
cui  al  primo  comma  dell'art.  9 e dal personale assunto nei ruoli
locali.
  Nell'ambito  delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in
cui  cessano  di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi
precedenti.
  Le  norme  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano anche per la
costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.