Art. 48.

  Le   amministrazioni   interessate  danno  immediata  comunicazione
all'ufficio  di  cui  all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi
anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.
  Il  predetto  ufficio,  ai  fini  dell'intesa  di  cui all'art. 13,
informa  mensilmente  la provincia delle vacanze di cui al precedente
comma.