Art. 49. 
 
  Alle spese recate dagli articoli 6 e 7,  primo  comma,  si  prevede
mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637
dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165. 
  Alle  altre  spese  derivanti  dal  presente  decreto  si  provvede
mediante variazioni compensative tra gli stati  di  previsione  delle
singole amministrazioni statali. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 luglio 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                     MORO - COSSIGA - 
                                                 BONIFACIO - STAMMATI 
                                               - COLOMBO - GULLOTTI - 
                                               MARCORA - MARTINELLI - 
                                               ORLANDO - DONAT-CATTIN 
                                                  - TOROS - DAL FALCO 
                                                             - PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1976 
  Atti di Governo, registro n. 11, foglio  n.  21,  a  seguito  della
  deliberazione n. 717 della sezione del  controllo  del  6  novembre
  1976.