Art. 5.

  Le prove di esame sono distinte per carriere.
  D'intesa   tra   commissario   del  Governo  e  provincia  verranno
periodicamente   concordati   i  criteri  per  la  valutazione  della
conoscenza  delle  due  lingue  onde assicurare il buon andamento del
servizio   e   corrispondere   sempre   meglio  alle  esigenze  delle
popolazioni.
  Tali  criteri  devono  essere  pubblicati  nel Bollettino ufficiale
della regione.
  Per  le  carriere  direttiva,  di  concetto  ed  esecutiva  l'esame
consiste in due prove scritte ed una orale.
  Le   prove  scritte  consistono  in  traduzioni  scritte  di  testi
originali  di  difficolta'  equivalente  delle  due lingue nell'altra
lingua.  Per  esse  il  candidato puo' consultare un dizionario della
lingua  italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste
in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue.
  Per  il personale della carriera ausiliaria ed equiparata e per gli
operai   l'esame   consiste   in  una  traduzione  orale  ed  in  una
conversazione ai sensi dei primi due commi.