Art. 5. Le prove di esame sono distinte per carriere. D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni. Tali criteri devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva l'esame consiste in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue. Per il personale della carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai l'esame consiste in una traduzione orale ed in una conversazione ai sensi dei primi due commi.