Art. 6. Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su quattro sessioni annuali. Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra e' corrisposto il compenso previsto per le commissioni d'esame della provincia che verra' liquidato dalla provincia stessa, salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa. Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione.