Art. 6.	

  Con  decreto  del  commissario  del  Governo,  previe intese con la
provincia,  vengono  annualmente  stabilite  la  sede e le date delle
prove di esame ripartite su quattro sessioni annuali.
  Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra e' corrisposto
il  compenso  previsto per le commissioni d'esame della provincia che
verra'  liquidato  dalla  provincia  stessa,  salvo rimborso da parte
dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa.
  Al  personale  in  servizio  presso  una  pubblica  amministrazione
spetta,  se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo,
il  congedo  straordinario  per  esami  e il trattamento economico di
missione.