Art. 7.

  Al  fine  di  favorire il pieno possesso della lingua italiana e di
quella tedesca vengono istituiti d'intesa tra commissario del Governo
e provincia corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle
amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti pubblici, in servizio in
provincia  di  Bolzano  e  in  quella  di  Trento  in  uffici  aventi
competenza regionale.
  Le  spese  fanno  carico  per meta' alla provincia di Bolzano e per
meta' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Le  amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono
altresi'   nell'interesse  del  servizio  far  partecipare  i  propri
dipendenti   che   abbiano   frequentato  con  profitto  i  corsi  di
addestramento  di  cui  al  primo  comma  o  che  si  siano  distinti
nell'esercizio  della bilinguita' a corsi di perfezionamento generali
o specializzati in Italia o all'estero.
  Alla  fine  dei  corsi  di  addestramento e di perfezionamento deve
essere   previsto   un  esame  per  verificare  l'effettivo  profitto
conseguito.