Art. 7. Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti d'intesa tra commissario del Governo e provincia corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio in provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale. Le spese fanno carico per meta' alla provincia di Bolzano e per meta' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresi' nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguita' a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero. Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.