Art. 8.

  Nella  provincia  di  Bolzano  sono  istituiti  i  ruoli locali del
personale   civile   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle
tabelle  contrassegnate  con  i numeri da 1 a 20 allegate al presente
decreto.
  I  posti  dei  ruoli,  di  cui al precedente comma, considerati per
amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a
cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi linguistici in
rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi  stessi  quale risulta dalle
dichiarazioni  di  appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale
della popolazione.
  I  commi  precedenti  non  si  applicano  per le carriere direttive
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  per  il  personale della
pubblica  sicurezza  e  per quello amministrativo del Ministero della
difesa.