Art. 9. Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera. Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate. Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.