Art. 9.

  Il  personale  che  in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in
provincia  di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni,
ad  esaurimento,  mantenendo  l'inquadramento  nei  ruoli  generali e
conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
  I  posti  vacanti  al  20  gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi
causa,  si  sono  resi  o  si renderanno vacanti dopo tale data, sono
coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.
  Conseguentemente   vengono   ridotti   di   altrettanti   posti   i
corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
  Le  vacanze  nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano
dalla  differenza  tra  i  posti  previsti  dalle  tabelle  di cui al
precedente  art.  8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al
primo comma del presente articolo.