Art. 10.

  Per  l'assolvimento  dei compiti previsti nel precedente art. 9, il
commissario  liquidatore  provvede  a  riassumere  il  personale gia'
dipendente  dall'impresa  posta in liquidazione, con l'esclusione del
personale dirigente.
  Il  personale  predetto  e'  retribuito  con  i minimi previsti nei
contratti   collettivi   di  categoria  in  relazione  alle  mansioni
espletate.