Art. 10. Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione, con l'esclusione del personale dirigente. Il personale predetto e' retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.