Art. 4. Nel caso di danno alle persone, il risarcimento dovuto per inabilita' temporanea o invalidita' permanente e' determinato sulla base del reddito annuo lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche e per la somministrazione di medicamenti e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare e delle modalita' del rimborso.