Art. 3.

  Il  Governo,  su  proposta  del  Ministro per gli affari esteri, di
concerto  con  il  Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle
amministrazioni  interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi
dalla  data  dello  scambio degli strumenti di ratifica degli atti di
cui  al  precedente  articolo  1,  secondo  i  principi  ed i criteri
direttivi  contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi
forza  di  legge  ordinaria,  le  norme  necessarie,  anche sotto gli
aspetti  tecnico,  finanziario  e fiscale, ad assicurare l'esecuzione
degli   obblighi  derivanti  dagli  atti  suddetti  ed  a  consentire
l'attuazione  delle  misure connesse occorrenti per il raggiungimento
delle finalita' indicate negli atti medesimi.
  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma sono emanati dal Governo
previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47,
terzo  comma,  dello  statuto  della  regione  Friuli-Venezia Giulia,
sentita  una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e
da  quindici  deputati,  nominati  rispettivamente dal Presidente del
Senato  e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
  Si  prescinde  dal parere previsto dal precedente comma qualora non
sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
  Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi
indicati  nel  primo  comma  del presente articolo e con l'osservanza
della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o
piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:
    a)   a   favorire   attivita'   culturali  e  iniziative  per  la
conservazione  delle  testimonianze  connesse  con  la  storia  e  le
tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;
    b)  ad  assicurare  l'adozione  di  misure  assistenziali  atte a
facilitare  lo  stabilimento  sul  territorio nazionale dei cittadini
italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del
trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.