Art. 3. Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi. I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie: a) a favorire attivita' culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia; b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.