Art. 5.

  Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio
Veneto  a  carico  del  bilancio  dello  Stato, nonche' le pensioni a
carico  del  fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato,  dell'Istituto  postelegrafonici e delle casse pensioni
amministrate  dalla  Direzione  generale degli Istituti di previdenza
del  Ministero  del  tesoro  continuano  ad  essere corrisposti negli
importi  comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti
nel  territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di
Londra,  fu  estesa  l'amministrazione  civile  jugoslava, secondo le
disposizioni  in  vigore  per  i  pensionati residenti sul territorio
nazionale.
  In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al
precedente  comma  non  viene  meno  per  effetto della perdita della
cittadinanza italiana.
  Le  pensioni  e  le  rendite  jugoslave  corrisposte  ai  cittadini
italiani  che si avvalgono della facolta' prevista all'articolo 3 del
trattato  compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono
erogate  dall'INPS  e  dall'INAIL  a  titolo  di  anticipazione e per
l'ammontare  percepito  all'atto  del  trasferimento.  I  conseguenti
rapporti  finanziari  saranno regolati con la legge di autorizzazione
alla  ratifica dell'accordo previsto dall'articolo 5 del trattato, di
cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.