Art. 6. I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1. La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.