Allegato VIII Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, in riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo e' pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli immobili appartenenti alle persone che, sulla base del secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio jugoslavo senza aver alienato i propri immobili. Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che esse lasciano, a portare con se' i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. Il trasferimento dei beni in Italia sara' effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. M. MINIC S.E. il Signor Mariano RUMOR Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana -------------------- Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota della Sua lettera del seguente tenore: "In riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo e' pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli immobili appartenenti alle persone che, sulla base del secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio jugoslavo senza aver alienato i propri immobili. Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che esse lasciano, a portare con Se i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. Il trasferimento dei beni in Italia sara' effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative". Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede, Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. M. RUMOR S.E. il Signor Milos MINIC Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia