(Trattato - Allegato IX)
                                                          Allegato IX 
 
Il Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica italiana 
 
                                     Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 
 
Signor Ministro, 
 
  in riferimento all'articolo 5 del Trattato firmato in data odierna,
ho l'onore di confermarLe che siamo d'accordo su quanto segue: 
 
  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   del   pagamento   delle
assicurazioni  sociali  e   delle   pensioni,   le   due   Parti   si
comporteranno, fino all'entrata in vigore del futuro accordo previsto
dall'articolo 5, nel modo seguente: 
 
    a) alle persone che in virtu' dell'articolo  3  si  trasferiranno
sul territorio  dell'altra  Parte,  il  pagamento  dell'assicurazione
sociale e della  pensione  sara'  effettuato  a  titolo  di  anticipo
dall'Istituto dell'Assicurazione Sociale della Parte  sul  territorio
della quale esse si saranno trasferite; 
    b) per le persone che  si  trovano  sulla  parte  del  territorio
menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia  del  10
febbraio 1947 compresa nelle frontiere  della  Repubblica  Socialista
Federativa di Jugoslavia e verso le quali le istituzioni italiane  di
assicurazioni  sociali  hanno  degli  obblighi,  queste   istituzioni
trasferiranno alle istituzioni  jugoslave  di  assicurazione  sociale
l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo  restando  che
le istituzioni jugoslave di  assicurazione  sociale  verseranno  tale
ammontare ai beneficiari; 
    c) per le persone che  si  trovano  sulla  parte  del  territorio
menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia  del  10
febbraio 1947 compresa nelle frontiere della  Repubblica  italiana  e
verso le quali le  istituzioni  jugoslave  di  assicurazione  sociale
hanno  degli  obblighi,   queste   istituzioni   trasferiranno   alle
istituzioni   italiane   di   assicurazione    sociale    l'ammontare
corrispondente  ai  suddetti  obblighi,   fermo   restando   che   le
istituzioni italiane di assicurazione sociale verseranno  l'ammontare
ai beneficiari. 
 
  Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  gli  atti   della   mia   alta
considerazione. 
 
                                                           M. RUMOR 
 
S.E. il Signor Milos MINIC 
  Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale 
  e Segretario federale agli Affari Esteri 
  della RSF di Jugoslavia 
 
 
    
                        --------------------


    
 
 
Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale 
e Segretario federale agli Affari Esteri 
della RSF di Jugoslavia 
 
                                     Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 
 
Signor Ministro, 
 
  in riferimento all'articolo 5 del Trattato firmato in data odierna,
ho l'onore di confermarLe che siamo d'accordo su quanto segue: 
 
  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   del   pagamento   delle
assicurazioni  sociali  e   delle   pensioni,   le   due   Parti   si
comporteranno, fino all'entrata in vigore del futuro accordo previsto
dall'articolo 5, nel modo seguente: 
 
    a) alle persone che in virtu' dell'articolo  3  si  trasferiranno
sul territorio  dell'altra  Parte,  il  pagamento  dell'assicurazione
sociale e della  pensione  sara'  effettuato  a  titolo  di  anticipo
dall'Istituto dell'Assicurazione Sociale della Parte  sul  territorio
della quale esse si saranno trasferite; 
    b) per le persone che  si  trovano  sulla  parte  del  territorio
menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia  del  10
febbraio 1947 compresa nelle frontiere  della  Repubblica  Socialista
Federativa di Jugoslavia e verso le quali le istituzioni italiane  di
assicurazioni  sociali  hanno  degli  obblighi,  queste   istituzioni
trasferiranno alle istituzioni  jugoslave  di  assicurazione  sociale
l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo  restando  che
le istituzioni jugoslave di  assicurazione  sociale  verseranno  tale
ammontare ai beneficiari; 
    c) per le persone che  si  trovano  sulla  parte  del  territorio
menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia  del  10
febbraio 1947 compresa nelle frontiere della  Repubblica  italiana  e
verso le quali le  istituzioni  jugoslave  di  assicurazione  sociale
hanno  degli  obblighi,   queste   istituzioni   trasferiranno   alle
istituzioni   italiane   di   assicurazione    sociale    l'ammontare
corrispondente  ai  suddetti  obblighi,   fermo   restando   che   le
istituzioni italiane di assicurazione sociale verseranno  l'ammontare
ai beneficiari. 
 
  Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  gli  atti   della   mia   alta
considerazione. 
 
                                                           M. MINIC 
 
S.E. il Signor Mariano RUMOR 
  Ministro degli Affari Esteri 
  della Repubblica italiana