Allegato I PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della citta' di Trieste e delle regioni di frontiera dei due Paesi e di incrementare l'occupazione delle popolazioni di queste regioni, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I terreni attribuiti alla Zona franca (in appresso, la Zona) in conformita' con l'articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono compresi nei seguenti limiti: - in territorio jugoslavo: tra la linea ferroviaria Sesana-la frontiera di Stato, la frontiera di Stato stessa e la strada Basovizza-Lipizza-Sesana; - in territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada Fernetti-Opicina, la strada Fernetti-Opicina, la strada Opicina-Basovizza, la strada Basovizza-frontiera di Stato e la frontiera di Stato stessa. All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa dei terreni attribuiti alla Zona sara' stabilita da una Commissione mista italo-jugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Sui terreni in questione, verra' applicato il regime dei "Punti franchi di Trieste" secondo le modalita' stabilite nel presente Protocollo. Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.