(Allegato - Protocollo-art. 1)
                                                           Allegato I 
 
                    PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA 
 
  Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della  citta'
di  Trieste  e  delle  regioni  di  frontiera  dei  due  Paesi  e  di
incrementare l'occupazione delle popolazioni di  queste  regioni,  le
Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  I terreni attribuiti alla Zona franca (in  appresso,  la  Zona)  in
conformita' con l'articolo  1  dell'Accordo  sulla  promozione  della
cooperazione economica tra la Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
Socialista  Federativa  di  Jugoslavia  sono  compresi  nei  seguenti
limiti: 
    - in territorio jugoslavo: tra  la  linea  ferroviaria  Sesana-la
frontiera di  Stato,  la  frontiera  di  Stato  stessa  e  la  strada
Basovizza-Lipizza-Sesana; 
    - in territorio italiano: tra  la  linea  ferroviaria  a  partire
dalla  frontiera  di  Stato   fino   all'incrocio   con   la   strada
Fernetti-Opicina,   la    strada    Fernetti-Opicina,    la    strada
Opicina-Basovizza,  la  strada  Basovizza-frontiera  di  Stato  e  la
frontiera di Stato stessa. 
  All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa  dei
terreni attribuiti alla Zona sara' stabilita da una Commissione mista
italo-jugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla  data  di
entrata in vigore del presente Protocollo. 
  Sui terreni in questione, verra' applicato  il  regime  dei  "Punti
franchi di Trieste"  secondo  le  modalita'  stabilite  nel  presente
Protocollo. 
  Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra  la
Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  Socialista   Federativa   di
Jugoslavia.