(Allegato - Protocollo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  Le merci per le quali non e' ammesso l'ingresso  nella  Zona  cosi'
come le attivita' di  trasformazione  delle  quali  non  e'  permesso
l'esercizio nella Zona stessa,  saranno  indicate  dalla  Commissione
mista  italo-jugoslava  menzionata  all'articolo   1   del   presente
Protocollo. 
  Il Comitato misto citato all'articolo 7 potra' tuttavia autorizzare
deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole
delle autorita' competenti dei due Paesi.