(Convenzione - art. 1)
                             CONVENZIONE 
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva  alla
Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile 
 
  Il Presidente della Repubblica italiana ed il  Presidente  Federale
della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di  facilitare  nei
rapporti reciproci fra i due Stati l'applicazione  della  Convenzione
dell'Aja del 1 marzo 1954  concernente  la  procedura  civile,  hanno
deciso di concludere una Convenzione aggiuntiva. 
  A tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari 
Il Presidente della Repubblica italiana: 
  l'Ambasciatore d'Italia in Austria Dr. ANDREA CAGIATI; 
Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: 
  il Ministro Federale degli affari esteri Dr. ERICH BIELKA 
i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni  poteri  ed  avendoli
trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  I cittadini di  ciascuno  dei  due  Stati  godono,  nel  territorio
dell'altro, di uguale trattamento dei cittadini di quest'ultimo,  per
quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone
e dei loro beni. 
  A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali, e possono  stare
in giudizio  alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse  forme  dei
cittadini dello altro Stato.