ARTICOLO 12. Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 1. deve essere prodotta: a) se la decisione e' stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che la decisione stessa ha efficacia di posa giudicata per mancanza o rigetto di impugnazione; b) se la decisione e' stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata. 2. La competenza dell'autorita' che rilascia l'attestazione menzionata al paragrafo 1, non deve essere certificata da altra autorita'. 3. La traduzione del dispositivo della decisione e dell'attestazione menzionata al paragrafo 1, redatta nella lingua dell'autorita' richiesta, puo' essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.