(Convenzione - art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione 
dell'Aja del 1 marzo 1954 
  1. deve essere prodotta: 
    a)  se   la   decisione   e'   stata   pronunciata   in   Italia,
un'attestazione del cancelliere comprovante che la  decisione  stessa
ha  efficacia  di  posa  giudicata  per   mancanza   o   rigetto   di
impugnazione; 
    b)  se  la   decisione   e'   stata   pronunciata   in   Austria,
un'attestazione del tribunale  che  ha  giudicato  in  prima  istanza
comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata. 
  2.  La  competenza  dell'autorita'  che   rilascia   l'attestazione
menzionata al paragrafo 1,  non  deve  essere  certificata  da  altra
autorita'. 
  3.   La   traduzione   del   dispositivo    della    decisione    e
dell'attestazione menzionata al paragrafo  1,  redatta  nella  lingua
dell'autorita' richiesta, puo' essere certificata conforme  anche  da
un traduttore giurato dello Stato richiedente.