(Convenzione - art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
 
  I  Ministeri  della  giustizia  dei   due   Stati   si   forniranno
reciprocamente a domanda le informazioni  necessarie  nell'ambito  di
procedure in materia civile  e  commerciale,  sulle  disposizioni  di
legge che sono o che sono state in vigore nel proprio Stato.