(Convenzione - art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  (1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale,
una autorita' amministrativa o un notaio, e che siano  provvisti  del
sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto
alla loro autenticita', degli atti pubblici  formati  in  tale  Stato
senza necessita' di alcuna legalizzazione o formalita' analoga. 
  (2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due  Stati  e
la cui autenticita' sia attestata  da  un  tribunale,  una  autorita'
amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro
Stato di alcuna legalizzazione o formalita' analoga.