(Convenzione - art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, cessa
di  avere  vigore   la   Convenzione   fra   l'Italia   e   l'Austria
sull'assistenza giudiziaria del 6 aprile  1922,  per  quanto  attiene
alla materia civile e commerciale.