(Convenzione - art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  (1) La presente Convenzione  sara'  ratificata.  Gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Roma. 
  (2) La presente Convenzione entrera' in vigore  tre  mesi  dopo  lo
scambio degli strumenti di ratifica. 
  (3)  Ciascuno  dei  due  Stati  potra'  denunciare  la  Convenzione
mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la
data in cui e' stata notificata all'altro Stato. 
  (4) La presente Convenzione cessa di aver vigore se la  Convenzione
dell'Aia del 1 marzo 1954 concernente la procedura  civile  cessa  di
aver vigore tra i due Stati. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  Plenipotenziari  hanno  firmato  la  presente
Convenzione. 
 
  FATTO a Vienna il 30 giugno 1975, in duplice  esemplare  in  lingua
italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede. 
Per il Presidente della Repubblica italiana: 
              ANDREA CAGIATI. 
 
               Per il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: 
                                    ERICH BIELKA. 
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                               FORLANI