ARTICOLO 17. (1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato. (4) La presente Convenzione cessa di aver vigore se la Convenzione dell'Aia del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile cessa di aver vigore tra i due Stati. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Vienna il 30 giugno 1975, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Presidente della Repubblica italiana: ANDREA CAGIATI. Per il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: ERICH BIELKA. Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI