(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  I cittadini di uno  dei  due  Stati,  che  divengano  parte  in  un
giudizio nel territorio dell'altro, non possono  essere  obbligati  a
prestare cauzioni o deposito a qualsiasi titolo, a causa  della  loro
condizione di straniero o della mancanza di domicilio o residenza nel
territorio dello Stato ove ha luogo il processo.