(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLo 3. 
 
  (1) Ciascuno dei due Stati concede  alle  persone  giuridiche,  che
esso  considera  come  appartenenti  all'altro   Stato,   lo   stesso
trattamento che  gli  articoli  1  e  2  della  presente  Convenzione
prevedono per i cittadini di quest'ultimo. 
  (2) Il comma primo si applica anche alle societa' che,  secondo  il
diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in  giudizio
senza possedere personalita' giuridica.