ARTICOLo 3. (1) Ciascuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come appartenenti all'altro Stato, lo stesso trattamento che gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione prevedono per i cittadini di quest'ultimo. (2) Il comma primo si applica anche alle societa' che, secondo il diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in giudizio senza possedere personalita' giuridica.