(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  (1) Le richieste di notifica di atti giudiziari  o  extragiudiziari
in materia  civile  e  commerciale  e  le  comunicazioni  concernenti
l'esecuzione di tali richieste possono  essere  inviate  direttamente
dai  tribunali  di  uno  Stato  ai  tribunali  dell'altro  Stato.  Le
richieste  devono  essere  dirette  alla   pretura   (Bezirksgericht)
competente del luogo in cui la notifica deve essere effettuata. 
  (2) Le  richieste,  gli  atti  da  notificare  e  le  comunicazioni
concernenti l'esecuzione possono essere redatti  nella  lingua  dello
Stato al quale appartiene il tribunale richiedente. 
  (3)  La  traduzione  prevista  dall'articolo  3  della  Convenzione
dell'Aja del 1 marzo 1954 puo' essere certificata conforme  anche  da
un traduttore giurato dello Stato richiedente.