(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  (1) Le  commissioni  rogatorie  in  materia  civile  e  commerciale
nonche' le comunicazioni concernenti l'esecuzione di  tali  rogatorie
possono essere inviate direttamente dai tribunali  di  uno  Stato  ai
tribunali dello altro Stato. Le commissioni rogatorio  devono  essere
dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui  la
commissione devo essere eseguita. 
  (2)  Le  commissioni  rogatorie  e  le  comunicazioni   concernenti
l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale
appartiene il tribunale richiedente.