(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
 
  Le disposizioni  dell'articolo  6  non  escludono  la  facolta'  di
ciascuno dei due Stati di far eseguire da propri agenti diplomatici o
consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono  all'assunzione
di  dichiarazioni  dei  loro  cittadini.  In  caso  di   dubbio,   la
nazionalita' della persona di cui si deve ricevere  la  dichiarazione
sara' determinata in conformita' alla legge dello Stato in  cui  deve
essere espletata la commissione rogatoria.