(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  La competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto non  e'
motivo  per  il  rifiuto  della  notifica  di  atti   giudiziari   ed
extragiudiziari e della esecuzione delle  commissioni  rogatorie  che
vertono su affari compresi in tale competenza.