Art. 2.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'articolo  3  della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:
  "I  programmi,  gli  orari di insegnamento e le prove di esame sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  Nel  dare  applicazione  a  quanto  disposto  con la presente legge
saranno tenute presenti le seguenti esigenze:
    a)  rafforzamento  dell'educazione linguistica attraverso un piu'
adeguato  sviluppo  dell'insegnamento  della  lingua  italiana  - con
riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e
delle lingue straniere;
    b)   potenziamento   dell'insegnamento  di  scienze  matematiche,
chimiche,   fisiche  e  naturali  -  finalizzate  quest'ultime  anche
all'educazione  sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e
il  graduale  raggiungimento  della  capacita'  di sistemazione delle
conoscenze;
    c)  valorizzazione,  nei  programmi  di  educazione  tecnica, del
lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di
conoscenze tecniche e tecnologiche;
    d)  graduale  attuazione  delle modifiche apportate al precedente
articolo 2.
  L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore
settimanali,  ferme  restando  le speciali disposizioni per le scuole
medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con
lingua  d'insegnamento  slovena,  nonche' per le scuole medie annesse
agli  istituti  e  scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le
scuole medie per ciechi".