Art. 4. La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78. La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi. Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonche' ai fini dei trasferimenti del personale docente. L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didattico che puo' considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse. E' consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attivita' complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418. Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO