Art. 4.

  La  presente  legge  avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico
1977-78.
  La  fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e
applicazioni   tecniche  femminili  si  attua  dall'inizio  dell'anno
scolastico  1979-80  in  ragione  di  una  cattedra o posto orario di
educazione tecnica ogni due corsi.
  Fino  a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad
essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni
tecniche  maschili  e  femminili,  anche  ai fini della immissione in
ruolo  dei  vincitori  dei  concorsi  in via di espletamento all'atto
della  entrata  in  vigore  della presente legge e di coloro che sono
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi
speciali  nei  limiti  delle  aliquote  di  cui  alle leggi medesime,
nonche' ai fini dei trasferimenti del personale docente.
  L'utilizzazione  del  personale assegnato a ciascuna scuola avviene
sulla  base di un piano didattico che puo' considerare l'insegnamento
per  classi  o  per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della
classe o fra classi diverse.
  E'  consentita  a  scelta del docente l'utilizzazione per le libere
attivita' complementari previa la partecipazione ad apposito corso di
aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 418.
  Con  la  fusione  dei  ruoli  di  cui al secondo comma del presente
articolo  si  procede  all'assorbimento  del  personale  docente  che
risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 giugno 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO