Art. 8. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attivita' complementari, nonche' le condizioni necessarie perche' possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola. Le attivita' di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.