Art. 2.

  All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  mediante  riduzione  del  fondo speciale di cui al capitolo
6856  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1976.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - FORLANI -
                                                   MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO