Art. 2.

  All'onere  aggiuntivo,  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge  nell'anno  finanziario  1977, valutato in lire 270 milioni, si
provvede  mediante  riduzione  del  fondo speciale di cui al capitolo
6856  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - FORLANI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO