Art. 2. All'onere aggiuntivo, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato in lire 270 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO