Art. 2. 
 
  All'onere  di  L.  300.000.000,  derivante  dall'attuazione   della
presente legge  nell'anno  finanziario  1977,  si  provvede  mediante
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6556 dello  stato  di
previsione della Spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - FORLANI - 
                                                 STAMMATI - MARCORA - 
                                                               OSSOLA 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO