Art. 100.
                      Pesca nelle acque interne

  Le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque
interne"  concernono  la  tutela  e  la  conservazione del patrimonio
ittico,  gli  usi  civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della
licenza,   la  piscicoltura  e  il  ripopolamento,  lo  studio  e  la
propaganda, consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
 Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.
  Le  concessioni  a  scopo  di piscicoltura nelle acque interne, ove
riguardino  acque  del  demanio  dello  Stato  sono  rilasciate dalle
regioni previo parere del competente organo statale.
  Sono  altresi'  trasferite  le  funzioni  relative alla pesca nelle
acque  del demanio marittimo interno, cosi' come delimitato dall'art.
1,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
  I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al
demanio dell'amministrazione provinciale.