Art. 101.
                 Funzioni amministrative trasferite

  Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente,
le   funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali  e
periferici   dello   Stato   in   ordine   all'igiene   del  suolo  e
dell'inquinamento  atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi
gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.
  Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
    a)  la  disciplina  degli  scarichi  e  la  programmazione  degli
interventi   di   conservazione   e  depurazione  delle  acque  e  di
smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
    b)  la  programmazione  di  interventi  per  la prevenzione ed il
controllo  dell'igiene  del  suolo  e  la  disciplina della raccolta,
trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
    c)  la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti
termici  ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di
quello prodotto da scarichi veicolari;
    d)  il  controllo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento acustico
prodotto  da  sorgenti  fisse,  nonche'  quello  prodotto da sorgenti
mobili  se  correlate  a  servizi, opere ed attivita' trasferite alle
regioni;
    e)  la formazione professionale degli addetti alla gestione degli
impianti termici.
  Sono  inoltre  trasferite alle regioni le funzioni statali relative
ai  comitati  regionali  per l'inquinamento atmosferico, che potranno
essere  integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche
con   riferimento  alle  funzioni  regionali  in  materia  di  igiene
acustica,  idrica del suolo; nonche' alla commissione provinciale per
la   protezione   sanitaria   della   popolazione  dai  rischi  delle
radiazioni,  di  cui  all'art.  89  del  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.