Art. 102. Competenze dello Stato Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; 2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica; 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma; 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali; 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.