Art. 102.
                       Competenze dello Stato

  Ferme  restando  le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10
maggio  1976,  n.  319,  sono  di  competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
    1)  la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita'
delle  emissioni  ed  immissioni  inquinanti  nell'atmosfera  e delle
emissioni sonore;
    2)  il  coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione
tecnico scientifica;
    3)  la  rilevazione  nazionale  dei fenomeni di inquinamento e la
determinazione  delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi
degli inquinamenti;
    4)  la  determinazione,  d'intesa  con le regioni interessate, di
zone   di   controllo   dell'inquinamento   atmosferico  a  carattere
interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;
    5)  i  programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla
legge  10  maggio  1976,  n. 319, da adottare d'intesa con le regioni
interessate;
    6)   i   provvedimenti  straordinari  a  tutela  dell'incolumita'
pubblica;
    7)  l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad
eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
    8)   l'inquinamento  acustico  da  sorgenti  mobili  connesse  ad
attivita', opere o servizi statali;
    9)  il  rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16
della legge 13 luglio 1966, n. 615;
    10)   la   protezione   dall'inquinamento  radioattivo  derivante
dall'impiego  di  sostanze  radioattive,  nonche'  dalla produzione e
dall'impiego dell'energia nucleare.