Art. 103.
                          Funzioni delegate

  E'  delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
esercitate  da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina,
nell'ambito  delle  direttive  statali,  degli scarichi effettuati in
mare,  comunque  provenienti  dal territorio costiero, con esclusione
delle   funzioni   strettamente   connesse   alla   disciplina  della
navigazione.