Art. 104.
                    Attribuzione agli enti locali

  Sono  attribuite  ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
il  controllo  dell'inquinamento  atmosferico proveniente da impianti
termici;  il  controllo,  in  sede di circolazione, dell'inquinamento
atmosferico   od   acustico   prodotto  da  auto  e  motoveicoli;  la
rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione
delle emissioni sonore.
  Sono   attribuite   alla   provincia   le  funzioni  amministrative
concernenti:  il  controllo  sulle  discariche  e  sugli  impianti di
trasformazione    e   smaltimento   dei   rifiuti;   la   prevenzione
dell'inquinamento   atmosferico   e   la   gestione  dei  servizi  di
rilevazione   delle   emissioni   e   di   controllo  degli  impianti
industriali.
  Le  funzioni  attribuite  ai  comuni  ed  alle  province  dai commi
precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute
nella  legge  di  riforma degli enti locali territoriali e, comunque,
dal 1 gennaio 1980.
  Restano  ferme  sino  a quella data le competenze oggi spettanti ai
comuni ed alle province.