Art. 105.
              Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

  Finche'  le  regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri
organi  od  uffici  tecnici  specificamente  competenti, si avvalgono
degli  organi  ed  uffici  tecnici  statali centrali e periferici per
l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  in  materia di tutela dagli
inquinamenti.
  Per  l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le
regioni  e  gli  enti  locali devono avvalersi degli organi ed uffici
tecnici statali.